Dovrebbe essere questa (in questo stralcio)
Testo dell'articolo 119 cds e del regolamento attuativo, all'articolo 319 e 324:
il testo dell'articolo 119 cds :
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2 bis. L'accertamente dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici[/b]
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
Art. 319. Regolamento di Attuazione
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.
2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.
Art. 324. Regolamento di Attuazione
Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del Codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.

Assumere psicofarmaci comporta durata annuale patente - Denunciare ASL
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[quote='Taigi','index.php?page=Thread&postID=793008#post793008']Non so sai? "Se relativo solo ai farmaci"...Immaginiamoci un diagnosticato con disturbo paranoide di personalità, o uno con l'antisociale?
Intanto rispondo a questo, anche se sicuramente avrò fatto un casino a quotare, che sono da telefono e non so come si fa, scusate.
Però chi è diagnosticato con quei disturbi di cui sopra è veramente più pericoloso di altri?
Messa così sembra quasi che queste persone non aspettino altro che la minima provocazione o presunta tale per tirare sotto la macchina qualcuno che gli sta sulle scatole oppure per lanciarsi ad alta velocità contro un albero per mettere fine alla propria e/o altrui esistenza.
A me invece non sembra così probabile, mi sembra più un pregiudizio che altro.
A meno che non ci siano dati che la maggioranza dei crimini siano commessi da persone con questi disturbi mentali, ma anche in tal caso ogni individuo è a sé e di fatto gli rendi la vita più difficile per qualcosa che non ha mai commesso e probabilmente mai commetterà, in questo caso la diagnosi sembra assumere le caratteristiche di un'arte divinatoria, quasi, mi ricorda i precog in Minority Report. -
Intanto rispondo a questo, anche se sicuramente avrò fatto un casino a quotare, che sono da telefono e non so come si fa, scusate.
Però chi è diagnosticato con quei disturbi di cui sopra è veramente più pericoloso di altri?
Messa così sembra quasi che queste persone non aspettino altro che la minima provocazione o presunta tale per tirare sotto la macchina qualcuno che gli sta sulle scatole oppure per lanciarsi ad alta velocità contro un albero per mettere fine alla propria e/o altrui esistenza.
A me invece non sembra così probabile, mi sembra più un pregiudizio che altro.
A meno che non ci siano dati che la maggioranza dei crimini siano commessi da persone con questi disturbi mentali, ma anche in tal caso ogni individuo è a sé e di fatto gli rendi la vita più difficile per qualcosa che non ha mai commesso e probabilmente mai commetterà, in questo caso la diagnosi sembra assumere le caratteristiche di un'arte divinatoria, quasi, mi ricorda i precog in Minority Report.Credo di si!Lo è eccome: tu saliresti in macchina sapendo che alla guida c'è una persona malata con determinate pesanti caratteristiche descritte nel post di cui facevo l'esempio?
Scusa per la franchezza nella risposta.
Non credo assolutamente che la discriminante sia solo il farmaco assunto ma anche la patologia fa parte del non possibile rinnovo.
Oppure di quello a tempo determinato e mi pare debba decidere una commisisone in casi precisi.
*Descrivo di quelle persone onestissime che lo abbiano dichiarato o che siano stati sfigati due volte trovandosi nell'impaccio di una legge non bene applicata e di un anamnestico redatto in modo da rendere impossibile che non avvenga cio di conseguenza .
Lanciarsi contro un albero alla massima velocità: sai Dalia, mica improbabile in chi assuma farmaci, o sia appartenente a specifici e importanti disturbi.
Erano solo degli esempi...ma un depresso grave e sotto farmaci (anche sotto farmaci, ma anche senza terapie di questo tipo) secondo te potrebbe non concepirla come ideazione?
Che poi sia non priva di carenze la legge di cui si cita, son d'accordo.
Mica è pregiudizio: è ipotesi e basta.
Non stai scrivendo ad uno che si faccia condizionare dai pregiudizi....
posso esprimermi male e chiarire poi, ma non credo di averne tanti di pregiudizi
Avresti paura oppure ti verrebbe facile e spontaneo salire a bordo di un'auto conoscendo che la guidi una persona che sia diagnosticata come sofferente di malattia ESD: non assume alcunchè di farmaco , ma ha una malattia, che bum!Gli potrebbe far fare sbam con la macchina contro qualunque cosa (un'albero magari ?)
Dai,non cito gli altri descritti perchè intuisco che forse (Metto un forse) non ci saliresti in macchina con un diagnosticato con uno di quei disturbi citati!Un colpo di sonno improvviso lo faccia entrare nella fase di letargia improvvisa mentre guida gli vien un breve attacco di letargia improvvisa derivante da ESD ?Non cito quelli diagnosticati di quelle malattie /disturbi di personalità seri ...
magari con doppia diagnosi? ...
Giusto per non polarizzare il discorso su quelli descritti...
(forse non saliresti a bordo con una persona con quei disturbi ipotizzo...)
"A meno che non ci siano dati che la maggioranza dei crimini siano commessi da persone con questi disturbi mentali, ma anche in tal caso ogni individuo è a sé e di fatto gli rendi la vita più difficile per qualcosa che non ha mai commesso e probabilmente mai commetterà, in questo caso la diagnosi sembra assumere le caratteristiche di un'arte divinatoria, quasi, mi ricorda i precog in Minority Report"
Dunque seguendo il tuo ragionamento, se uno ha una malattia seria, anche differente da quelle da me descritte e non abbia mai commesso incidenti la diagnosi sarebbe un'arte divinatoria ?
Cioè metti caso che la legge sia stata concepita affinchè questo non si verifichi ma non per pregiudizio verso alcune malattie, ma per tutelare le persone, la sicurezza delle persone da altre che con diagnosi seria /grave guidino un auto nonostante non possa farlo (non pregiudizievolmente intendo)?
Per quello scrivevo anche di malattia e non solo di farmaci.
Poniamo il caso che tu dovessi valutare (avendone i titoli ) la possibilità o meno che una persona con gravi problematiche psichiche, che non assuma nemmeno un farmaco (quindi nessun pregiudizio nemmeno su quelli), valuteresti per il dargli la patente di guida o decideresti in scienza e coscienza diversamente perchè tanto, non ha ancora in effettivo commesso (magari perchè ancora non ha mai guidato da sola) alcuna possibile infrazione alla guida (che so ipotizzo con feriti gravi o altro)? -
Secondo me è sbagliato dare una risposta sulla base della paura, ciò che è diverso e non capiamo e/o non conosciamo ci fa paura, magari invece conosco bene quella persona con quel disturbo e so che il suo disturbo è lieve ed è affidabile nella guida, invece in qualcun altro è più grave e non ci penso neanche, qualcun altro ancora invece sta benissimo, ma guida in modo spericolato e con il cellulare in mano e allora evito.
Chiaramente non sono solita accettare passaggi da sconosciuti.
Secondo questo ragionamento anche un ansioso potrebbe essere potenzialmente più pericoloso di un non ansioso alla guida e da evitare... -
Secondo me è sbagliato dare una risposta sulla base della paura, ciò che è diverso e non capiamo e/o non conosciamo ci fa paura, magari invece conosco bene quella persona con quel disturbo e so che il suo disturbo è lieve ed è affidabile nella guida, invece in qualcun altro è più grave e non ci penso neanche, qualcun altro ancora invece sta benissimo, ma guida in modo spericolato e con il cellulare in mano e allora evito.
Chiaramente non sono solita accettare passaggi da sconosciuti.
Secondo questo ragionamento anche un ansioso potrebbe essere potenzialmente più pericoloso di un non ansioso alla guida e da evitare...Ciao DaliaBlu
Infatti l'esempio non c'entrava nulla con la paura,ma con il senso della legge.
Il senso è quello, se rileggi il mio post ! -
...
"Dunque seguendo il tuo ragionamento, se uno ha una malattia seria, anche differente da quelle da me descritte e non abbia mai commesso incidenti la diagnosi sarebbe un'arte divinatoria ?
Cioè metti caso che la legge sia stata concepita affinchè questo non si verifichi ma non per pregiudizio verso alcune malattie, ma per tutelare le persone, la sicurezza delle persone da altre che con diagnosi seria /grave guidino un auto nonostante non possa farlo (non pregiudizievolmente intendo)?
Per quello scrivevo anche di malattia e non solo di farmaci.
Poniamo il caso che tu dovessi valutare (avendone i titoli ) la possibilità o meno che una persona con gravi problematiche psichiche, che non assuma nemmeno un farmaco (quindi nessun pregiudizio nemmeno su quelli), valuteresti per il dargli la patente di guida o decideresti in scienza e coscienza diversamente perchè tanto, non ha ancora in effettivo commesso (magari perchè ancora non ha mai guidato da sola) alcuna possibile infrazione alla guida (che so ipotizzo con feriti gravi o altro)?[/quote]
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